Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO)
- Chiarimento relativo al titolo di studio richiesto
dall’articolo 4 punto 1 A del Decreto del 15 Novembre 2011- Una laurea
Triennale in Infermieristica conseguita nel novembre costituisce un titolo
sufficiente o è necessaria una Laurea Specialistica per poter svolgere
l’attività di monitoraggio?
- Il Decreto del 15 Novembre 2011 si riferisce al diploma di Laurea che, come stabilito nella Legge 19 novembre 1990, n.341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari” si svolgeva nelle facoltà, con una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei. L’assetto formativo universitario è stato modificato dalle successive riforme per allineare il sistema universitario italiano a quello del resto dell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America, prevedendo un gradino intermedio nell'alta formazione dei cittadini. Con le riforme Universitarie attuate con il primo DM 509/99 e successivamente con il D.M. 270/04 l’istruzione superiore è stata articolata su più cicli prevedendo un primo ciclo (corso di studi) al termine del quale è conseguito un titolo definito “Laurea” e un successivo ciclo che permette il conseguimento di una Laurea specialistica (Ordinamento previgente (1999) o una Laurea specialistica (Nuovo ordinamento (2004). Pertanto il “diploma di laurea” universitario a cui fa riferimento il DM 15 novembre 2011 corrisponde alle attuali Lauree specialistiche e magistrali. Per verificare l’equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali è possibile consultare la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
- Il
Direttore scientifico/medico della CRO deve essere un dipendente o può essere
anche un consulente?
- Il Direttore scientifico/medico è una figura che ha dei requisiti ben specifici (almeno 2 anni di esperienza in uno o più settori medico o scientifici di competenza della CRO) e con l’obbligo di avere 30 ore di aggiornamento ogni 12 mesi nelle tematiche relative alle funzioni ad esso attribuite. Questo significa che, oltre a dover essere presente in organigramma, deve avere una certa continuità che non può essere assicurata con un contratto di consulenza sulla base del quale può verificarsi una presenza saltuaria.
- In
organigramma deve essere riportato un numero minimo di CRA (dipendente e/o
freelance)?
- Il numero minimo di figure di CRA non è stabilito da DM, ma deve essere, ovviamente, proporzionato alla mole di studi che la CRO si ripropone di seguire.
- Per
la figura del CRA (contract research assistant) l'art. 4, comma 1, lettera d)
del DM 15 novembre 2011 recita :"almeno 4 mesi di attività [...] nei
settori del controllo e/o della vigilanza sui medicinali e/o della
sperimentazione clinica".
Le seguenti figure professionali rispondono ai requisiti richiesti dall’articolo e , di conseguenza, possono svolgere il ruolo di CRA?
- study coordinator
- farmacista ospedaliero
- medical reviewer
- clinical trials assistant (CTA)
- regulatory affair
- project manager
- quality assurance
- auditor GxP- Le figure professionali indicate nella lista svolgono attività correlate ai medicinali e possono essere considerate adeguate ai sensi dell’ art. 4, comma1, lettera d), ma è fondamentale che, tra le attività svolte, sia ricompresa l’attività di controllo e/vigilanza sui medicinali e/o della sperimentazione clinica e questa sia riportata nella job description. Qualunque altra figura professionale che contempli tali attività può essere considerata valida.
- In accordo al decreto ministeriale del 15
Novembre 2011 sul CRA, una CRA (Clinical Research Associate) residente in
Italia, che opera da diversi anni in altri paesi europei e vorrebbe registrarsi
come CRA in Italia, cosa deve fare per poter esercitare come CRA in Italia?
Quali sono i requisiti richiesti dal suddetto decreto ministeriale?
- Per esercitare l’attività di
monitor in Italia è necessario rispondere ai requisiti richiamati nell’art.4
del DM 15 novembre 2011. Tali requisiti devono essere posseduti devono essere
posseduti sia da un CRA che svolga l’attività come sia come dipendente di una
CRO sia da un CRA freelance, ma che operi sempre all’interno del sistema di qualità
della CRO o promotore con cui ha un contratto.
Si fa presente che il DM 15 novembre 2011 all’art.4 comma 2 specifica che “chiunque all’entrata in vigore del DM abbia svolto le funzioni di monitor delle sperimentazioni..ed è in grado di documentare tale attività, è esentato dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) e può continuare a svolgere le proprie funzioni”. Ciò significa che chi, già svolgesse l’attività, anche se all’estero, quando non erano ancora richiesti tali requisiti, può continuare, ma deve produrre documentazione (dichiarazioni attestanti il servizio svolto) attestante tale attività.
- Per esercitare l’attività di
monitor in Italia è necessario rispondere ai requisiti richiamati nell’art.4
del DM 15 novembre 2011. Tali requisiti devono essere posseduti devono essere
posseduti sia da un CRA che svolga l’attività come sia come dipendente di una
CRO sia da un CRA freelance, ma che operi sempre all’interno del sistema di qualità
della CRO o promotore con cui ha un contratto.
- L’art.
3 del DM 15 novembre 2011 che disciplina
i requisiti minimi generali prevede al comma 1, lett. a), punto 1) “esistenza
di atto costitutivo della CRO e relativo statuto, coerente con l’obiettivo
della CRO stessa. Alla luce di tale previsione, nell’atto costitutivo di una
CRO l’oggetto sociale deve intendersi esclusivo o è possibile anche inserire
l’attività che andrà a svolgere la CRO all’interno di un oggetto sociale più
ampio?
- L’art. 3 del suddetto DM prevede
che l’atto costitutivo sia coerente con l’obiettivo della CRO stessa,
intendendosi tale coerenza rivolta scuramente per quanto riguarda l’attività
che la CRO intenda svolgere nell’ambito del settore a cui il DM è rivolto
(sperimentazione clinica) senza con ciò escludere la possibilità di
coinvolgimento della CRO in altre attività di più ampia portata.
Ad ogni modo qualunque altra attività in cui la CRO si trovi ad essere coinvolta non deve in nessun modo comportare ricadute negative sull’espletamento delle attività certificate ai sensi del DM stesso.
- L’art. 3 del suddetto DM prevede
che l’atto costitutivo sia coerente con l’obiettivo della CRO stessa,
intendendosi tale coerenza rivolta scuramente per quanto riguarda l’attività
che la CRO intenda svolgere nell’ambito del settore a cui il DM è rivolto
(sperimentazione clinica) senza con ciò escludere la possibilità di
coinvolgimento della CRO in altre attività di più ampia portata.
- Quante
visite di monitoraggio devono essere eseguite annualmente da un "Monitor
esperto" e da un "Monitor"?
- Il “Monitor esperto”, sulla base
di quanto riportato nell’Art. 4 comma 5 del D.M. 15.11.2011, per poter
mantenere tale qualifica, deve eseguire annualmente almeno 15 giorni di visite
di monitoraggio.
Il “Monitor” invece, sulla base di quanto riportato nell’Art. 4 comma 6 del medesimo decreto, per poter mantenere l’attività autonoma di monitoraggio, deve eseguire annualmente almeno 1 giorno di visite di monitoraggio.
- Il “Monitor esperto”, sulla base
di quanto riportato nell’Art. 4 comma 5 del D.M. 15.11.2011, per poter
mantenere tale qualifica, deve eseguire annualmente almeno 15 giorni di visite
di monitoraggio.
- Nel
caso in cui una società operante estero, in qualità di CRO (Organizzazione di
Ricerca a Contratto), debba svolgere la propria attività su territorio
italiano, deve iscriversi presso AIFA?
Per poter operare, la CRO, deve rispettare dei requisiti minimi, così come riportato su D.M. del 15 Novembre 2011? L'Organizzazione deve essere necessariamente certificata ISO oppure è sufficiente essere strutturati in tal senso? Tale certificazione serve anche nel caso di Organizzazioni estere (ad esempio con sede in UK)?- Nel caso in cui una società
operante estero, in qualità di CRO, debba svolgere la propria attività su
territorio italiano, la stessa deve
iscriversi presso AIFA.
La CRO per poter operare, deve rispettare i requisiti minimi generali, così come riportato nel D.M. 15 Novembre 2011.
La CRO non deve essere necessariamente certificata ISO ma deve essere strutturata sulla base di quanto esposto nel suddetto decreto.
Nel caso di CRO estere, se l’attività lavorativa viene svolta in Italia, è necessario che tali Organizzazioni rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa italiana.
- Nel caso in cui una società
operante estero, in qualità di CRO, debba svolgere la propria attività su
territorio italiano, la stessa deve
iscriversi presso AIFA.
- Nel
Decreto CRO 15 novembre 2011, si richiede che ogni CRO abbia le seguenti
figure:
- Direttore scientifico/medico
- Responsabile del QA
Queste figure si possono trovare all’estero se si tratta di una CRO internazionale?
Quando diventa indispensabile che queste posizioni siano coperte anche localmente?- L’articolo 3 comma 1 del DM
15.11.2011 (“Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca
a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”)
stabilisce che la CRO per poter operare deve soddisfare a requisiti generali,
tra i quali: la presenza di organigramma funzionale e organigramma nominativo
nel quale siano definite le figure responsabili delle attività della CRO e le
persone a tali attività attribuite, la
presenza di Direttore medico o Direttore scientifico e la presenza di un
Responsabile QA.
L’articolo 8 comma 1 stabilisce inoltre che: “Le CRO con sede al di fuori dell’Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto”.
Pertanto, nel caso in cui si tratti di CRO internazionale, con legale rappresentanza in uno degli Stati Membri della UE, che abbia autocertificato all’AIFA il possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto, le posizioni di Direttore medico/scientifico e di Responsabile QA non necessariamente debbono essere coperte anche a livello locale (sede italiana).
Nel decreto non sono previsti neppure casi particolari in cui si rende indispensabile che tali figure siano presenti a livello locale.
- L’articolo 3 comma 1 del DM
15.11.2011 (“Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca
a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”)
stabilisce che la CRO per poter operare deve soddisfare a requisiti generali,
tra i quali: la presenza di organigramma funzionale e organigramma nominativo
nel quale siano definite le figure responsabili delle attività della CRO e le
persone a tali attività attribuite, la
presenza di Direttore medico o Direttore scientifico e la presenza di un
Responsabile QA.
- Certificazione CRA - Il decreto 15 novembre 2011 relativo ai
requisiti minimi delle CRO (decreto CRO) si applica anche a CRO straniere, nell’ambito
di studi multicentrici in cui sono
coinvolti anche centri italiani, anche quando tali CRO effettuano attività
esclusivamente presso i centri NON italiani? Oppure si applica solo a CRO che
svolgono tali attività presso sedi Italiane (monitoraggio o audit di centri
situati in Italia)? La CRO estera che è attiva solo presso sedi estere deve
certificarsi comunque? Nel caso in cui una CRO effettui attività sia in centri
italiani che esteri, il rispetto dei requisiti minimi del decreto CRO previsti
per Monitor e Auditor è richiesto solo al personale che svolge tale attività
presso i centri Italiani o a tutto il personale?
- Il decreto CRO si riferisce
esclusivamente alle CRO che operano in Italia (sia italiane che straniere), non
potendo una disposizione italiana regolare attività che si svolgano all’infuori
del territorio nazionale.
Se la CRO non opera su centri italiani non deve autocertificarsi ai sensi del decreto CRO. Tuttavia si deve tener presente che è necessaria l’autocertificazione dei requisiti per svolgere le attività di analisi statistica e gestione dei dati (articolo 6 del decreto CRO) quando tali attività riguardino anche siti italiani, che eventualmente facessero parte della sperimentazione multicentrica.
Si sottolinea che i requisiti minimi generali (articolo 3 del decreto CRO) devono essere posseduti e autocertificati da tutte le CRO che operano in Italia.
I requisiti previsti per l’attività di monitoraggio, auditing , analisi statistica e gestione dei dati possono essere posseduti esclusivamente dal personale che opera in Italia (o per l’Italia), fermo restando il possesso dei i requisiti minimi generali da parte della CRO.
- Il decreto CRO si riferisce
esclusivamente alle CRO che operano in Italia (sia italiane che straniere), non
potendo una disposizione italiana regolare attività che si svolgano all’infuori
del territorio nazionale.
- Certificazione
CRA - Un candidato ha lavorato con
un contratto a tempo determinato per un anno e mezzo come Project Manager in
una azienda farmaceutica, anche con funzioni di coordinamento delle attività
dei monitor ed effettuando 5 giorni di attività di monitoraggio di cui 3 al
centro, cosi come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c. Il candidato ha
più volte richiesto all’Azienda il rilascio di una certificazione che
attestasse l’attività da lui espletata, quest’ultima si è però rifiutata
chiedendogli invece di effettuare una autocertificazione su carta intestata
dell’azienda, mettendo il nome di un referente, responsabile delle attività di
monitoraggio dell’azienda stessa.
Tale autocertificazione, emessa quando ancora il candidato lavorava in quell’azienda, può essere considerata valida?- Sulla base di quanto riportato dall’art. 7, comma 8 del D.M. 15.11.2011, le CRO, le Aziende Farmaceutiche ed i promotori di sperimentazioni cliniche devono rilasciare ai dipendenti e/o collaboratori aventi diritto e che ne facciano richiesta, la documentazione attestante le attività eseguite inerenti il DM 15 novembre 20111. L’autocertificazione effettuata dal candidato non potrà quindi essere considerata valida.