Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Nel caso in cui il dipendente di un ente pubblico (o privato) ovvero un collaboratore esterno che fornisce la propria opera presso un ente venga a conoscenza di presunte attività illecite poste in essere da altri dipendenti, può procedere alla segnalazione del fatto – tra gli altri – all’amministrazione di appartenenza propria e del dipendente segnalato. (c.d. “Whistleblowing”).

La legge ha introdotto l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna sui soggetti pubblici e privati, tra i quali rientrano anche “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.    

Cosa segnalare

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. 

I canali di segnalazione

I canali di segnalazione previsti sono i seguenti:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione è rimessa al segnalante il quale può utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Misure di protezione e tutela per il segnalante

Il D. Lgs. 24/2023 ha implementato le misure di protezione della riservatezza delle persone segnalanti, al fine di garantire maggiore consapevolezza a chi volesse segnalare un illecito e, conseguentemente, rendere effettivamente operativa la disciplina del Whistleblowing. Pertanto:

  • l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione deve riguardare non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Spesso, chi viene a conoscenza di un presunto illecito, non procede a segnalare il fatto per il timore di subire ritorsioni. 

La ritorsione (prevista dal capo III del D. Lgs. N. 24 del 2023, artt.16 e ss.) è riferibile a qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Di seguito si elencano alcuni esempi di comportamenti ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; 
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; 
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; 
  • le note di merito negative o le referenze negative; 
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; 
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; 
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; 
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel caso di ritorsione, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti, in particolare, dagli articoli 18 e 19, che gli consentono di rivolgersi all'autorità giudiziaria, anche tramite il supporto dell'ANAC.

Il segnalante può, di converso, perdere le tutele a lui garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Come segnalare 

È possibile effettuare una segnalazione mediante la "Piattaforma Whistleblowing PA", accessibile dal link nel box.

Al termine si visualizzerà un codice che potrà essere utilizzato per verificare la segnalazione inviata ed essere informati sullo stato della lavorazione. Sarà possibile anche integrare quanto inviato con eventuali altri documenti. 

Il codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura perché, in caso di smarrimento, non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Piattaforma Whistleblowing PA

Piattaforma Whistleblowing PA

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