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Aggiornamento al 15/10/2012 delle tabelle con lista farmaci di classe A per consentire a tutti gli Operatori la prescrizione per principio attivo - Aggiornamento al 15/10/2012 delle tabelle con lista farmaci di classe A per consentire a tutti gli Operatori la prescrizione per principio attivo

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Aggiornamento al 15/10/2012 delle tabelle con lista farmaci di classe A per consentire a tutti gli Operatori la prescrizione per principio attivo

Al fine di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’articolo 15, comma 11-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei farmaci di fascia A, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e per nome commerciale.

Tali tabelle costituiscono uno strumento tecnico e includono sia medicinali presenti nella Lista di trasparenza Aifa aggiornata al 15/10/2012 sia i medicinali coperti da tutela brevettuale, sia i medicinali di cui è scaduta la tutela brevettuale ma per i quali non è prevista la sostituibilità.
A differenza delle liste di trasparenza AIFA, le tabelle contenenti l’indicazione del raggruppamento per principio attivo non fissano prezzi massimi di rimborso.

Si ricorda che il dettato dell’art. 15, comma 11-bis, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede:

“Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12”.

Per maggiori informazioni leggere in allegato:


Pubblicato il: 16 ottobre 2012

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