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Autocertificazione e relativo contributo del 5% ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 della legge 326/2003 - Autocertificazione e relativo contributo del 5% ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 della legge 326/2003

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Autocertificazione e relativo contributo del 5% ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 della legge 326/2003

Si ricorda che tutte le Aziende farmaceutiche devono produrre all’Agenzia Italiana del Farmaco entro e non oltre il 30 aprile 2011 l’autocertificazione dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno 2010 per le attività di promozione, al netto delle spese per il personale addetto, sulla base dello schema approvato con Decreto del Ministro della Salute del 23.04.04 e versare, entro la medesima data su apposito fondo istituito presso l’Agenzia, il relativo contributo del 5% ai sensi dei commi 17 e 18 dell’art. 48 della legge 326/2003.

 Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ Agenzia Italiana del Farmaco di seguito indicato:
BANCA:        BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IBAN:            IT33 V010 0503 3820 0000 0211252
SWIFT BIC:  BNLIITRR

Nella causale del bonifico dovrà essere riportato il codice fiscale dell’Azienda farmaceutica, seguito dal codice  F001/2011.

Al fine di rendere la suddetta dichiarazione codeste aziende sono invitate a compilare esclusivamente il modulo di autocertificazione allegato alla presente informativa, che dovrà essere corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

A tal riguardo, si richiama l’attenzione di codeste Aziende sulle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rappresenta inoltre che l’autocertificazione va prodotta anche nel caso in cui non sono stati sostenuti costi nell’anno 2010.

Si segnala che questa Amministrazione si riserva la facoltà, per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute, di avvalersi della collaborazione di altre Istituzioni competenti in materia. Analoga iniziativa sarà assunta anche in caso di mancata autocertificazione o di mancato versamento del contributo dovuto, fatte salve ulteriori misure che l’AIFA riterrà opportuno assumere.

Per ogni ulteriore informativa relativa all’autocertificazione e al contributo da inviare all’AIFA, è possibile sottoporre eventuali quesiti scritti al seguente indirizzo e-mail : f.carlino@aifa.gov.it.

In allegato:


Pubblicato il: 21 marzo 2011

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