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Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali - Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali

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Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali

Completate tutte le fasi di studio previste dalle sperimentazioni cliniche, prima che il farmaco raggiunga gli scaffali della farmacia (o degli altri punti vendita) è necessario un ulteriore passaggio: occorre che l’AIFA conceda l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). Nessun medicinale può essere infatti commercializzato sul territorio italiano senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA.
Dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS), con il supporto di un gruppo di esperti interni ed esterni e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su ciascun farmaco destinato ad essere immesso sul mercato italiano sono effettuate tutte le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) al fine di assicurare i requisiti di sicurezza ed efficacia. Vengono inoltre esaminati i risultati delle ricerche condotte dall’azienda produttrice del farmaco stesso.

Nel momento in cui l’AIC è concessa, questa diviene la carta di identità del farmaco, poiché stabilisce:

  • il nome del medicinale;
  • La sua composizione;
  • la descrizione del metodo di fabbricazione;
  • le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse;
  • la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione;
  • le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti;
  • il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
  • un modello dell'imballaggio esterno;
  • il foglio illustrativo;
  • la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente.

Perciò, quando per un medicinale è stata rilasciata un’AIC, ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella presentazione o nella via di somministrazione, comporta la richiesta di un’ulteriore autorizzazione.

Attualmente, in Italia, per l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei medicinali è prevista, oltre alla modalità di registrazione nazionale, che è stata sopra descritta, quella comunitaria. Quest’ultima prevede l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei medicinali secondo procedure che coinvolgono tutti i Paesi membri Unione europea (procedura centralizzata) o parte di essi (procedura di mutuo riconoscimento e decentrata).

Approfondisci… le procedure europee di registrazione dei medicinali

La procedura centralizzata prevede che l’EMEA (l’Agenzia Europea per i Medicinali, in inglese European Medicines Agency) attraverso il suo Comitato per i Medicinali per uso umano (Committee for Human Medicinal Products o CHMP) effettui una valutazione scientifica della documentazione presentata dal richiedente ed emani una Opinione che viene trasmessa alla Commissione Europea. Quest’ultima emana una Decisione che assume carattere vincolante per tutti gli Stati membri.
Questo tipo di registrazione risulta obbligatoria per tutti i medicinali derivati da procedimenti biotecnologici, per i farmaci orfani, i farmaci antitumorali, i farmaci per il trattamento delle malattie neuro-degenerative, i farmaci antidiabetici ed i farmaci per il trattamento della sindrome da HIV. È facoltativa per altre categorie di medicinali, in particolare quelli contenenti un’indicazione completamente nuova e che costituiscono un’importante innovazione, i nuovi medicinali derivati dal sangue o dal plasma umano, o quelli che contengono una nuova sostanza attiva la cui utilizzazione in una specialità medicinale non era autorizzata da nessuno Stato membro al primo gennaio 1995.

La procedura europea di mutuo riconoscimento si basa sul principio del mutuo riconoscimento di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio nazionale da parte di altri Stati membri della CE.
L’AIC di un medicinale è rilasciata in un Paese dell’Unione europea da un organismo nazionale competente (l’AIFA nel caso dell’Italia), su richiesta di un’azienda farmaceutica interessata. L’azienda può, altresì, richiedere l’estensione di tale autorizzazione alle Agenzie regolatorie di uno o più stati della CE, sulla base della stessa documentazione presentata nello Stato che per primo ha autorizzato il farmaco. Tale Stato è detto “di riferimento” (Reference Member State o RMS), in quanto ha predisposto il rapporto di valutazione scientifica che sarà sottoposto ad accettazione da parte degli altri paesi dell’UE. I Paesi in cui viene richiesta l’estensione dell’autorizzazione sono denominati Paesi Interessati (Concerned Member States).
Uno Stato membro interessato può sollevare obiezioni qualora ritenga vi siano fondati motivi per supporre che l’AIC di un determinato medicinale possa costituire un rischio per la salute pubblica.

Diversamente dalla procedura di mutuo riconoscimento, con l’AIC decentrata il medicinale non deve essere preventivamente autorizzato in uno Stato membro per poi avere l’estensione dell’autorizzazione ad altri paesi della CE; la domanda viene presentata contemporaneamente nello Stato di riferimento e in uno o più Paesi della CE.
Il carattere vincolante delle procedure autorizzative comunitarie è limitato alla registrazione del farmaco e non riguarda la rimborsabilità, materia delle singole autorità nazionali.


Published on: 19 October 2010

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