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Versamento tariffe e diritti annuali
Dal 1° aprile 2023, le tariffe contenute nell’allegato 1 del D.M. 6 dicembre 2016, concernente “Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate”, sono automaticamente aggiornate sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita riferito al mese di dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 dello stesso decreto.
Le tariffe aggiornate si applicano a tutte le istanze o domande presentate a partire dal 1 aprile 2023.
Le tariffe versate antecedentemente al 1 aprile 2023 e relative a istanze o domande presentate da tale data in poi, devono essere integrate corrispondendo la differenza tra quanto versato e il nuovo importo della tariffa.
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Elenco Tariffe aggiornato ad aprile 2023 [0.62 Mb] [PDF] >
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Elenco Tariffe aggiornato ad aprile 2022 [0.6 Mb] [PDF] >
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Elenco Tariffe aggiornato ad aprile 2020 [0.55 Mb] [PDF] >
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Elenco tariffe vigenti con incrementi da gennaio 2020 [0.39 Mb] [PDF] >
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Elenco tariffe aggiornato a marzo 2019 [0.61 Mb] [PDF] >
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Elenco tariffe aggiornato a gennaio 2019 [0.6 Mb] [PDF] >
Come stabilito dalla delibera del CdA dell'AIFA n. 21 del 30 maggio 2012 “ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a versare all’Agenzia Italiana del Farmaco, attraverso il sistema di pagamenti on line presente sul sito istituzionale, entro e non oltre il mese di luglio, un diritto annuale per ciascuna autorizzazione all’immissione in commercio (AIC 6 cifre) in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.”
Con riferimento ai medicinali omeopatici e alle registrazioni dei medicinali di origine vegetale basate sull’impiego tradizionale, il decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, che ha abrogato il decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2012, all’art. 2 stabilisce che la misura del diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all’AIFA è pari al 20% dell’importo del diritto di cui comma 5 dell’art. 4 del decreto del Ministro della Salute n. 53 del 29 marzo 2012.
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Domande e risposte (FAQ) relative al pagamento del diritto annuale [0.18 Mb] [PDF] >
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Modalità pagamento diritto annuale 2023 per AIC in corso di validità al 31/12/2022 [0.4 Mb] [PDF] >
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Elenco delle AIC, distinto per singola azienda (codice SIS) [0.24 Mb] [PDF] >
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Elenco delle AIC, distinto per singola azienda (codice SIS) [0.11 Mb] [ODS] >
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Pagamento diritto annuale 2023 AIC – Modulo Pagamenti Diversi [0.01 Mb] [ODT] >
Per usufruire delle riduzioni stabilite dall'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro della Salute 29 marzo 2012, n. 53 e dal punto 3 della delibera n. 21 del 30 maggio 2012 nonché dall'art. 6 commi 1 e 2 del decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016 per gli enti pubblici e per le micro, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, l'azienda deve attestare il possesso dei requisiti previsti producendo idonea comunicazione o rendendo apposita autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando la modulistica disponibile nel box in calce.
Per usufruire delle agevolazioni nell'anno in corso tale comunicazione o autocertificazione deve essere presentata sulla base di informazioni/dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Anteriormente o al massimo contestualmente alla richiesta dell'agevolazione di cui sopra, la comunicazione o autocertificazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta certificata specificando nell'oggetto se si tratta di comunicazione (a) o di autocertificazione (b ).
Ove continuino a sussistere i presupposti, tale comunicazione o autocertificazione deve essere nuovamente presentata per l'anno successivo entro il 30 giugno, a pena di decadenza dal beneficio.
L'Agenzia Italiana del Farmaco si riserva il diritto di effettuare ogni opportuno controllo volto a verificare l'effettivo possesso in capo ali' Azienda dei requisiti autocertificati.