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Elenchi farmaci di classe A e H

Elenchi farmaci di classe A e H

Contengono l’elenco dei farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, ordinati per principio attivo e per nome commerciale. Consentono ai medici di effettuare la prescrizione per principio attivo, indicando in ricetta il nome della sostanza contenuta nel medicinale, come previsto dalla normativa vigente.

Gli elenchi dei farmaci di fascia A includono sia medicinali presenti nelle Liste di Trasparenza AIFA, sia i medicinali coperti da tutela brevettuale, sia i medicinali di cui è scaduta la tutela brevettuale, ma per i quali non è prevista la sostituibilità. A differenza delle liste di trasparenza AIFA, le tabelle contenenti l’indicazione del raggruppamento per principio attivo non fissano prezzi massimi di rimborso ma il prezzo del farmaco al netto delle riduzioni di legge.

Entrambe le tabelle includono tutte le confezioni delle specialità medicinali commercializzate alla data di ultimo aggiornamento.

Si invitano i medici e i farmacisti ad attenersi agli adempimenti riportati nella linea guida: Progetto Tessera Sanitaria, ricetta farmaceutica - aggiornamento alla luce dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo.

Elenchi farmaci di classe A e H

Il medico deve prescrivere il medicinale indicando in ricetta il nome del suo principio attivo, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un determinato principio attivo
  • esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento

Oltre al principio attivo, il medico può indicare anche il nome di uno specifico medicinale (di marca o equivalente) a base di quel principio attivo.

La ricetta che nei casi descritti riporti soltanto il nome di uno specifico medicinale non è conforme alla legge.

Nel caso di terapia già in atto, di farmaci non a carico del SSN o in mancanza di un farmaco equivalente, il medico può indicare una specialità medicinale specifica.

Anche nei casi su descritti il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale nel caso lo ritenesse non sostituibile per la cura del paziente (scrivendone il nome commerciale in ricetta, in aggiunta al principio attivo), come già previsto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In questo caso, però, la clausola di non sostituibilità del farmaco con un suo equivalente deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione (ad esempio, l’accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo). L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge.

L’obbligatoria dell’indicazione del principio attivo non si applica in tutti i casi in cui si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o non cronica. In questi casi pertanto il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale. Anche in questo caso, comunque, il medico potrà limitarsi ad indicare il solo principio attivo, quando ritenga che questa modalità sia idonea al raggiungimento dello scopo terapeutico che intende perseguire.

Il medico è tenuto a informare il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali, come previsto dal primo periodo del comma 12 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012.

Il farmacista deve attenersi a quanto indicato nell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012 e comportarsi nel modo seguente:

  • se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso (come già imposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001). Nel caso che più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente. Qualora quest’ultimo, invece, richieda espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale
     
  • se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (“di marca” o generica) di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo
     
  • se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (sia nella forma “semplice” utilizzabile per la prosecuzione di trattamenti in corso, sia nella forma corredata di sintetica motivazione, da utilizzare per i casi disciplinati dal comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012), il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
     

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