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Chiarimenti sulle modalità di gestione dei rimborsi MEA 2012-2013 - Chiarimenti sulle modalità di gestione dei rimborsi MEA 2012-2013

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Chiarimenti sulle modalità di gestione dei rimborsi MEA 2012-2013

A seguito di richieste di chiarimenti sulle modalità di gestione dei rimborsi MEA 2012-2013 pervenuti ad AIFA da parte degli utenti e dei Referenti regionali Registri nonché da rappresentanti delle Aziende farmaceutiche coinvolte nei processi dei rimborsi condizionati, sono emerse alcune questioni rilevanti, di cui si dà conto assieme alla soluzione tecnica concordata con la delegazione di Farmindustria in data 28/07/2014.
 

  • Nelle prossime settimane, l’AIFA pubblicherà sul proprio sito istituzionale un elenco (con i riferimenti di contatto) dei referenti delle Aziende farmaceutiche espressamente autorizzati a trattare le richieste di rimborso che arriveranno dai Centri;
  • In taluni casi è stato riscontrato che la valorizzazione economica delle confezioni riportate con diritto al rimborso nel Report 2012 non è sempre direttamente applicabile. In base ad accordi con rappresentanti di Farmindustria, è stato concordato che le Aziende farmaceutiche, di concerto con le strutture ospedaliere richiedenti, verificheranno ed eventualmente aggiorneranno la valorizzazione economica proposta nel report in base al prezzo ex-factory (come da determina AIC e attualizzazione all’anno 2012), IVA compresa, al netto di tutte le scontistiche eventualmente applicabili previste dalla legge, valutate caso per caso. Nello specifico, si ricorda che il prezzo effettivo è definito nel modo seguente: prezzo ex-factory vigente al 2012, al netto delle riduzioni di legge (det. Aifa 3 luglio 2006 e det. Aifa 27 settembre 2006) e degli eventuali sconti obbligatori al SSN negoziati con AIFA. Resta inteso che a tale prezzo verrà applicata l’IVA, come da normativa vigente. Tale prezzo che, ai fini della valorizzazione del pay-back, deve coincidere con il prezzo di cessione del medicinale alla singola struttura sanitaria, si compone sulla base del regime di prezzo vigente per lo specifico medicinale. Ovvero, nel caso in cui il medicinale aderisse alla sospensione della riduzione del 5%, prevista dalla Determinazione AIFA 27 settembre 2006, l’unica riduzione di legge da applicare sarebbe quella prevista dalla Determinazione AIFA 3 luglio 2006. Invece, nel caso di un medicinale innovativo, il prezzo ex-factory da considerare è al lordo delle riduzioni di legge –salvo diverso accordo negoziale in fase di riconoscimento del prezzo e della rimborsabilità–, oltre che dell’IVA, e al netto degli eventuali sconti obbligatori negoziati con AIFA."
    Qualora ci sia stata nel corso del 2012 una variazione relativa all’applicazione delle determinazioni AIFA del 2006 di cui sopra, si applicano entrambe le riduzioni del 5%
  •  Ai fini della chiusura contabile dei rimborsi 2012 si fa presente che l’erogazione delle note di credito da parte delle Aziende farmaceutiche potrà avvenire solo in presenza del riscontro di un ordine, e quindi di un acquisto del farmaco richiesto a rimborso, nel periodo di riferimento del rimborso, alla cui fattura sarà associata la nota di credito per l’importo effettivamente valorizzato, questo per consentire un aggancio contabile della nota di credito. Si specifica che la fattura non deve essere direttamente collegata al trattamento di cui si chiede il rimborso.
  •  Relativamente ai rimborsi derivati da procedure ancora attive nel 2013 sulla precedente piattaforma dei Registri, è stato riscontrato che, in taluni casi, rimborsi effettivamente calcolati ed attivati nel sistema informatico, e di cui il Centro ospedaliero possiede una documentazione effettiva (pdf o cartaceo della richiesta inviata all’Azienda farmaceutica), non sono riconosciuti dalle Aziende farmaceutiche in quanto successivamente alla chiusura dei sistemi informatici è venuta a mancare la possibilità tecnica di ricezione formale di tali richieste. In questi casi, si comunica che è stata concordata con Farmindustria una modalità operativa percorribile per consentire l’accettazione di tali documenti e l’erogazione dei rimborsi spettanti. Il Centro ospedaliero interessato, quindi, potrà inviare la documentazione pdf o cartacea disponibile sui rimborsi 2013 avendo cura di riportare i trattamenti interessati anche nel nuovo sistema web “semplificato”. Il rimborso avverrà con le modalità standard e comunque seguendo quanto previsto dagli accordi negoziali in termini di erogazioni di rimborso economico legato alle confezioni effettivamente previste dai PbR, Risk Sharing e Cost sharing peculiari delle singole specialità medicinali oggetto delle richieste.


 Si confida che i suddetti chiarimenti siano utili e sufficienti a dirimere le problematiche incontrate e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventualità.

Unità Registri per il Monitoraggio Protocolli dei Farmaci - Gestione Banca Dati Esperti


Pubblicato il: 08 agosto 2014

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