Chiarimento sul calcolo dei rimborsi ai fini dell’applicazione degli accordi di condivisione del rischio - Chiarimento sul calcolo dei rimborsi ai fini dell’applicazione degli accordi di condivisione del rischio
Chiarimento sul calcolo dei rimborsi ai fini dell’applicazione degli accordi di condivisione del rischio
Facendo seguito alla comunicazione del 22/07/2015, si specifica che il prezzo dei medicinali ai fini del calcolo delle applicazioni degli accordi di condivisione del rischio ovvero i Managed Entry Agreements (MEAs) all’interno della piattaforma web dei Registri AIFA è definito nel modo seguente: Prezzo ex-factory al netto delle riduzioni di legge (Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006) e degli eventuali sconti obbligatori al SSN negoziati con AIFA. Resta inteso che a tale prezzo verrà applicata l’IVA, come da normativa vigente.
Al fine del calcolo dei rimborsi a carico delle Aziende farmaceutiche in applicazione dei MEAs vigenti, anche nel caso in cui il medicinale aderisse alla sospensione della riduzione del 5%, prevista dalla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006, si andranno ad applicare entrambe le riduzioni di legge previste (Determinazione AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006). Qualora ci sia stata nel corso del monitoraggio una variazione relativa all’applicazione delle determinazioni AIFA del 2006 di cui sopra, si applicano entrambe le riduzioni del 5%.
Nel caso invece di un medicinale innovativo, il prezzo ex-factory da considerare è al lordo delle riduzioni di legge - salvo diverso accordo negoziale in fase di riconoscimento del prezzo e della rimborsabilità - oltre che dell’IVA, e al netto degli eventuali sconti obbligatori negoziati con AIFA.
Tale importo rappresenta il prezzo massimo di rimborso al fine dell’applicazione dell’accordo di condivisione del rischio.
Unità Registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci - gestione dati esperti AIFA
Pubblicato il: 27 luglio 2015