Equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi - Equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi
Equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi
L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile la Determina “Riforma della determinazione recante “Procedura di applicazione dell’articolo 15, comma 11 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i” n.434/2016.
La Determina 458/2016 sostituisce la Determinazione n. 204/2014, per meglio definire la procedura da seguire per sottoporre la richiesta di parere di cui all’art. 15, comma 11-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nonché per chiarire alle Regioni quali siano i requisiti che i medicinali contenenti principi attivi diversi devono possedere per poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza terapeutica fra due o più farmaci
In allegato la Determina AIFA 458/2016
Pubblicato il: 31 marzo 2016