Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72 da parte di soggetti esteri - Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72 da parte di soggetti esteri
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72 da parte di soggetti esteri
Si fa seguito alle comunicazioni AIFA del 26 marzo 2020 “Istanze presentate all'Agenzia Italiana del Farmaco per via telematica: modalità di assolvimento dell'imposta di bollo” e del 24 aprile 2020 “Notifica telematica degli atti autorizzativi emessi dall’Area Autorizzazioni Medicinali e dal Settore HTA ed Economia del Farmaco” (accessibili dal box "Link correlati") per fornire i seguenti chiarimenti.
Alla luce delle difficoltà incontrate da parte di soggetti esteri per l’assolvimento dell’imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642/72 mediante le modalità indicate nei predetti comunicati, si rappresenta quanto segue.
In considerazione dell’attuale periodo, si ritiene ammissibile, in via straordinaria, che il pagamento dell’imposta di bollo possa avvenire tramite bonifico bancario, indirizzato al codice IBAN IT07Y0100003245348008120501.
Se richiesto dalla propria banca, nella disposizione di bonifico è possibile indicare il codice BIC “BITAITRRENT” (che identifica la Banca d’Italia) e come beneficiario il “Bilancio dello Stato”.
Al fine di riconciliare l’operazione e collegare il bonifico all’istanza o all’atto per il quale è dovuta l’imposta di bollo, è necessario che nella causale del bonifico vengano indicati il tipo e gli estremi dell’istanza/atto, nonché il codice fiscale (o in mancanza, la denominazione) del soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta. A tal proposito, si richiamano le Aziende ad una corretta e puntuale compilazione.
L’Azienda dovrà fornire evidenza dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo inviando la relativa ricevuta al fine di poter riscontrare l’effettiva esecuzione dei bonifici.
Si precisa che tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, consentita in casi eccezionali ed in via straordinaria, è riservata alle sole Aziende estere sprovviste di Rappresentante locale o procuratore accreditato presso l’Agenzia. In tuti gli altri casi restano valide le modalità già precedentemente indicate con i comunicati sopra richiamati.
Si ricorda che, indipendentemente dalla modalità di assolvimento utilizzata, la documentazione originale comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo (bonifico, modello F23, autocertificazione recante marca da bollo apposta e annullata) deve essere conservata agli atti dell'Azienda Richiedente o Titolare AIC per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
Pubblicato il: 03 settembre 2020