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Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l’anno 2010 - Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l’anno 2010

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Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l’anno 2010

A seguito dei numerosi ricorsi presentati dalle Aziende Farmaceutiche avverse la Determinazione AIFA del 7 febbraio 2012 (G.U. n.33 del 9-2-2012), successivamente modificata dalla Determinazione AIFA del 27 febbraio 2012 (G.U. n.50 del 29-2-2012), recante: “Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l’anno 2010”, e delle Sentenze del TAR Lazio, sez. III Quater, datate 29 marzo 2012, 18 e 30 aprile 2012, 16 maggio 2012, l’AIFA ha proceduto al riesame della spesa farmaceutica territoriale 2010, attraverso l’aggiornamento del monitoraggio della spesa farmaceutica e del rispetto del tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, relativi al periodo gennaio-dicembre 2010. Tale aggiornamento ha tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 12-septies del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10[1], stante il disallineamento temporale tra i termini di attuazione del pay-back dell’1,83%, definiti nell’ambito della Determinazione AIFA del 18 febbraio 2011, e quelli successivamente modificati dalla L.10/2011. Il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2010 risultante dal suddetto aggiornamento ha evidenziato un livello di spesa a livello nazionale di 13.941 milioni di euro (pari al 13,28% del Fabbisogno sanitario), equivalente ad un avanzo assoluto di −24,0 milioni di euro rispetto al tetto del 13,3% (13.965 ml di €); pertanto, è emersa l’inapplicabilità delle procedure previste dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n.159/2007, convertito in Legge n.222/2007.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nella seduta del 30 Maggio u.s., ha proceduto a deliberare l’annullamento della propria precedente Delibera n.27 del 9 Novembre 2011, con il conseguente venir meno dell’obbligo dell’AIFA di procedere al ripiano dello sfondamento per l’anno 2010. Il Direttore Generale, preso atto dell’annullamento della Delibera del CDA, ha proceduto, con propria Determinazione 15 giugno 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, all’annullamento ex art. 21-nonies della legge 7 Agosto 1990, n. 241, della propria precedente Determinazione 7 Febbraio 2012 e successive modifiche.

In attesa della Determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che precisi la voce di bilancio dello Stato in cui iscrivere gli importi comunicati dall’AIFA, relativi al pay-back 1,83% giugno-luglio 2010, in applicazione dell’art. 11, comma 6, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ulteriormente modificato dall’articolo 2, comma 12-septies  del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10, l’AIFA ha quantificato l’onere del pay-back a carico delle aziende farmaceutiche disposto dalla succitata norma per i consumi in regime convenzionale.

Ai sensi dell’art.7, della Legge n.241/1990, l’AIFA ha predisposto la piattaforma di comunicazione nell’AIFA Front-End alle aziende farmaceutiche di tali oneri aggiuntivi di competenza dell’anno 2010, che verrà aperta a partire dal 19 giugno 2012 in consultazione quale avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della procedura di pay-back 1,83% su richiamata.

[1] All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: «Il Servizio sanitario nazionale» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 31 maggio 2010». Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze

Per ulteriori informazioni leggerte la documentazione in allegato:


Pubblicato il: 18 giugno 2012

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