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“Esbriet” (pirfenidone) - condizioni generali per gli acquisti SSN (31/05/2013) - “Esbriet” (pirfenidone) - condizioni generali per gli acquisti SSN (31/05/2013)

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“Esbriet” (pirfenidone) - condizioni generali per gli acquisti SSN (31/05/2013)

Condizioni generali per gli acquisti da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale del medicinale “Esbriet” (pirfenidone)

  1. Gli ordinativi di acquisto del medicinale destinato a pazienti  che hanno iniziato il trattamento in condizione di naive da meno di sei mesi saranno separati da ogni altro ordinativo e riporteranno il codice con il quale il paziente è iscritto nel registro AIFA di valutazione.
  2. L’azienda fornitrice consegnerà i medicinali oggetto degli ordinativi di cui all’art. 1 emettendo fattura di vendita separata da ogni altra e riportante lo stesso codice. Le condizioni di pagamento da riportare in fattura saranno: “30 giorni data fattura, condizionatamente al successo della terapia certificato dalla struttura sanitaria”.
  3. Nel periodo compreso tra il 165° e il 195° giorno successivo all’inizio della terapia, la struttura sanitaria dell’Ente alla quale afferisce il paziente certificherà il successo o l’insuccesso della terapia comunicandolo senza indugio, con il codice relativo, all’azienda fornitrice. In mancanza di certificazione in tale periodo, la terapia sarà considerata di successo.
  4. Nel caso di successo della terapia l’Ente disporrà il pagamento delle relative fatture emesse dall’azienda fornitrice nei trenta giorni successivi alla data di certificazione Nel caso di insuccesso della terapia, l’azienda fornitrice emetterà senza indugio nota di accredito a totale storno delle fatture di vendita.
  5. Per il medicinale destinato a pazienti già in trattamento da oltre sei mesi o per i quali il trattamento continui dopo l’avvenuto accertamento del successo della terapia, si seguiranno le procedure ordinarie di acquisto con pagamento nei termini di legge.
  6. Per i pazienti per i quali non è stato accertato il successo della terapia ma che, a giudizio del medico curante ne hanno tratto tuttavia beneficio, è in facoltà dell’Ente e dell’azienda fornitrice concordare il proseguimento della terapia con modalità da definirsi.
  7. Le presenti condizioni generali s’intendono applicabili, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del cod. civ., anche se non richiamate espressamente, a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti del Servizio sanitario nazionale. In quanto condizioni espressamente negoziate clausola per clausola non richiedono approvazioni specifiche ai sensi delle norme sopra indicate.
  8. Per quanto non stabilito nelle presenti Condizioni Generali, si applicano tutte le norme in materia di acquisti di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
  9. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sui siti www.agenziafarmaco.gov.it e www.intermune.it.


Pubblicato il: 31 maggio 2013

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