Procedura per il rimborso delle tariffe versate, ai sensi dell’art.5, comma 12 della Legge 29 dicembre 1990 n.407 e successive modificazioni - Procedura per il rimborso delle tariffe versate, ai sensi dell’art.5, comma 12 della Legge 29 dicembre 1990 n.407 e successive modificazioni
Procedura per il rimborso delle tariffe versate, ai sensi dell’art.5, comma 12 della Legge 29 dicembre 1990 n.407 e successive modificazioni
Procedura per il rimborso delle tariffe versate, ai sensi dell’art.5, comma 12 della Legge 29 dicembre 1990 n.407 e successive modificazioni. Pubblicazione dell’elenco degli atti e documenti a corredo dell’istanza di rimborso in adempimento a quanto previsto dall’art.6 del Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011.
A seguito dell’entrata in vigore del sistema obbligatorio di “pagamento/autocertificazione on line” delle tariffe farmaceutiche, con la presente comunicazione l’Agenzia Italiana del farmaco definisce le nuove modalità di presentazione delle istanze di rimborso per versamenti non dovuti.
Tale procedura sarà efficace dall'8 giugno 2011 sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco e troverà applicazione anche per le domande di rimborso presentate in data antecedente alla pubblicazione della presente comunicazione purché il versamento sia stato registrato sul sistema POL e nell’istanza di rimborso sia stato debitamente citato.
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso
La domanda di rimborso dovrà essere compilata sulla base di apposito format, scaricabile dal sito web dell’AIFA nell’area “Sistema versamento tariffe”; la stessa dovrà quindi essere inviata all’Agenzia Italiana del Farmaco – Area Coordinamento Affari Amministrativi – Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio – Via del Tritone 181 – 00187 Roma. In allegato dovranno essere presentate le attestazioni dei versamenti effettuati in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R.445/2000, nonché una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare nell’apposito spazio.
Si rappresenta l’obbligatorietà dell’inserimento nell’apposito spazio del format del numero di POL associato alla pratica della quale si chiede il rimborso.
E’ infine obbligatorio specificare la motivazione della richiesta nell’apposito spazio “Motivi dell’istanza”.
L’AIFA sulla base della causale e della documentazione prodotta dall’Azienda richiedente avvierà l’istruttoria al fine del riscontro contabile-amministrativo, coinvolgendo, ove necessario, gli Uffici Tecnici competenti. Al termine dell’istruttoria il Dirigente dell’Area coordinamento affari amministrativi emetterà apposita Determinazione di accoglimento o di diniego dell’istanza di rimborso comunicandone l’esito al richiedente attraverso posta elettronica certificata (PEC) nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
In caso di accoglimento dell’istanza formulata, entro trenta giorni successivi al la comunicazione del provvedimento emesso, l’AIFA procederà a liquidare la quota parte di rimborso di propria competenza.
La determina, riportante l’esito dell’istruttoria, sarà altresì trasmessa al Ministero della Salute per il seguito di competenza relativamente alla quota parte da liquidare a proprio carico.
Si ribadisce che ogni versamento di tariffa per il quale si richiede il rimborso deve risultare obbligatoriamente associato ad una domanda presentata all’AIFA tramite il sistema POL.
In allegato la Domanda di rimborso
Pubblicato il: 08 giugno 2011