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Regolamentazione della fase finale e post-notifica dei provvedimenti rilasciati dall’ufficio AIC - Regolamentazione della fase finale e post-notifica dei provvedimenti rilasciati dall’ufficio AIC
Regolamentazione della fase finale e post-notifica dei provvedimenti rilasciati dall’ufficio AIC
- Gli estratti/provvedimenti in visione alle Aziende che vengono consegnati ad una sessione di notifica, dovranno essere riconsegnati all'AIFA entro 7 giorni anche via fax o e-mail (in formato ".pdf" o comunque "non modificabile"). Nel caso l'estratto/provvedimento non venga riconsegnato nel termine stabilito, il provvedimento verrà messo alla firma così come preparato;
- Non saranno accettate proroghe alla tempistica di notifica dei provvedimenti se non nei casi dovuti o seriamente motivati;
- Le rettifiche o le segnalazioni di errori relativi a provvedimenti notificati o pubblicati in Gazzetta Ufficiale, vanno anticipati via e-mail o fax all'AIFA entro 15 giorni dalla notifica o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento;
- Le modifiche agli stampati autorizzati, vanno comunicate all'AIFA subito prima di effettuare la traduzione in tedesco degli stessi e comunque entro 15 giorni dalla notifica degli stessi.
Pubblicato il: 31 marzo 2009