Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata - Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata
Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata
Si fa seguito al comunicato pubblicato in data 19 gennaio 2021, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R”, per rappresentare quanto segue.
Le indicazioni relative alle quote di spettanza precedentemente evidenziate si riferiscono, come riportato, ai prezzi al pubblico e ai prezzi ex factory all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R.
Si chiarisce ulteriormente che, nei diversi casi in cui è prevista l’applicazione del margine di spettanza del 58,65%, questo deve intendersi riferibile al solo canale assistenza farmaceutica convenzionata.
In tutti i casi in cui un acquisto si realizza in canali diversi da quello della convenzionata, si applica il margine del 66,65% per l’identificazione del prezzo ex factory, tenuto conto che, conformemente alle sentenze del CdS nn. 6724/2020 e 7533/2020, «…l’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009, potrebbe trovare fondato motivo di applicazione solo in caso di […] medicinali che vengono dispensati ai pazienti attraverso le farmacie aperte al pubblico, nel canale della c.d. spesa “farmaceutica convenzionata”, in quanto solo in tale ambito i soggetti intermedi e finali della filiera vengono effettivamente coinvolti nella distribuzione del farmaco agli assistiti del S.S.N. e possono concretamente influire sulle dinamiche di mercato, acquisendo titolo all’ulteriore margine dell’8% loro riservato dalla citata disposizione di legge…».
Pubblicato il: 11 marzo 2021